19 maggio 2006

barriere architettoniche

- "Appello agli amministratori pubblici"-

Si chiamano barriere architettoniche tutti quegli ostacoli presenti nell'edilizia che impediscono un comodo utilizzo degli ambienti e delle strutture connesse. La problematica non deve essere pensata solo riguardo alle persone con difficoltà di deambulazione o con altri difetti fisici, ma a tutti coloro che anche per motivi di età o di eventi occasionali si trovano nelle condizioni di non poter usare una scala, un ingresso, una semplice maniglia, un interruttore, un ascensore, un servizio igienico. Queste ultime persone possono essere gli anziani, le donne incinte, i bambini, chi ha un arto ingessato ed altri. Le costruzioni, in considerazione che esiste anche una legge al riguardo, pertanto debbono essere costruite senza barriere architettoniche troppo spesso muri invalicabili che impediscono la vita di relazione ai disabili permanenti e agli occasionali.



  • Le scale

E' difficile eliminare le scale in un qualunque edificio, ma possono essere pensate soluzioni integrative non solo per motivi di comodità. E' il caso degli ascensori che per poter ospitare una carrozzina devono avere un'apertura adeguata, uno spazio interno che consenta almeno il girarsi della stessa ed i comandi ad altezza utile. Negli edifici esistenti, se non vi è possibilità di inserire un ascensore, si può trovare una soluzione con un montascale: una sorta di poltrona collegata ad una parete con una guida ed un motore che permette la salita e la discesa dal piano.


  • Le porte
Le porte dovrebbero avere una larghezza di almeno cm.90 per permettere un accesso agevole, ma essere dotate anche di un maniglione da supporto al movimento di chi deve aprire, accompagnare la porta verso l'apertura e contemporanemanete non può procedere con i piedi. La parte bassa dell'infisso, per una quarantina di centimetri in altezza, deve essere opportunamente rinforzata per assorbire i colpi inevitabili di una carrozzina. La maniglia deve essere posizionata ad altezza adeguata (cm.90) ed avere una forma molto arrotondata, adatta alla presa anche di una mano debole.


  • Gli ingressi
Gli ingressi non devono avere piccoli dislivelli o ostacoli (come i battenti a terra per le porte) al movimento di una carrozzina, ma neanche gradini. Diversamente è necessario che ci sia una rampa di accesso pavimentata con materiale antisdrucciolevole e con pendenza modesta. Lo stesso vale per i marciapiedi.


  • I parcheggi
Debbono essere previsti appositi parcheggi riservati maggiorati nella larghezza per consentire l'uscita o l'entrata di una carrozzina dall'auto in sosta. Se bisogna inserirli in una zona già segnata si possono prevedere due posti macchina per disabili ogni tre esistenti. Accanto al parcheggio, opportunamente dotato di segnale stradale, è necessario prevedere un accesso dalla strada al marciapiedi.


  • I servizi igienici
I servizi igienici sono i locali che devono essere trattati con maggiore attenzione da parte del progettista che vuole eliminare le barriere architettonche. Il vaso deve essere del tipo apposito soprattutto per la maggiore altezza da terra. Sono necessari tubi di appoggio sia verticali, vicino al vaso, che orizzontali tutt'intorno al locale. Il lavandino non deve avere colonna, con i comandi a leva, con uno specchio inclinato leggermente verso il basso. E' necessario un pulsante per un campanello di allarme.


  • Particolari
Vi sono da tener presenti altri particolari relativi ai materiali, ai colori, alle dimensioni. Tra essi si ricorda che i pavimenti non devono essere sdrucciolevoli nè in asciutto, nè in bagnato e devono avere colori chiari (per la visibilità anche di chi ha una vista debole). Gli interruttori devono essere posti ad altezza da terra di cm.90 per l'uso comodo da parte dei bambini e di chi è su una carrozzina, meglio se rifrangenti, chiari, fosforescenti o lumionosi. I passamani devono girare anche sul pianerottolo, essere di sezione rotonda, posti parallelamente a due altezze per gli adulti e per i bambini (specie nelle scuole).


  • Leggi e contributi
La legge che tratta dell'eliminazione delle barriere architettoniche è la n.13 del 9 egnnaio 1989 ed il suo regolamento di attuazione, che contiene numerosissime prescrizioni tecniche, il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n.236. Va citata anche la circolare 22 giugno 1989, n.1669/U.L. (esplicativa della legge suddetta). Sono previsti dei contributi per coloro che effettuano lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti.

Vengono concessi contributi a fondo perduto per finanziare progetti di realizzazione di opere finalizzate al superamento o all'abbattimento di barriere architettoniche negli edifici privati.

  • Chi puo' fare la richiesta
    La richiesta di contributo può essere presentata dal soggetto interessato, portatore di handicap (soggetto affetto da patologie che comportino limitazioni funzionali permanenti alla deambulazione) residente nel territorio comunale.
  • Quando fare la richiesta
    La presentazione delle domande ha scadenza annuale ed è fissata per legge al 1° marzo di ogni anno.
  • Dove andare
    Le domande vanno presentate al Comune (rivolgersi all'ufficio tecnico).
  • Cosa fare
    Per chiedere il contributo occorre presentare una domanda, in bollo, indirizzata al Sindaco del Comune della propria città. Nella domanda devono essere indicate l'opera da realizzare e la previsione di spesa. Le opere da realizzarsi riguardano la rimozione di barriere che creano difficoltà di accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare oppure difficoltà di fruibilità e visitabilità dell'alloggio.
    Alla domanda devono essere allegati:
    certificato medico in carta libera attestante l'handicap;
    dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale risultino l'ubicazione dell' abitazione e le difficoltà di accesso;
    certificato rilasciato dall'ASL (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione.
  • Tempi
    Le domande, debitamente istruite, vengono inserite in graduatoria divise, secondo la certificazione medica presentata e la patologia da questa attestata, in invalidi totali e parziali, e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.
  • Note
    Hanno diritto al contributo i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, e quelle relative alla deambulazione e alla mobilità.
    Il contributo a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto, o al portatore di handicap.
    Il contributo concesso è pari alla spesa effettivamente sostenuta per costo fino a lire 5 milioni. Per costi che vanno da lire 5 milioni a lire 25 milioni il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta ed è aumentato di un ulteriore 5% per costi che vanno da lire 25 milioni a lire 100 milioni.
    Per la concessione dei contributi, è stato istituito presso il Ministro dei lavori pubblici un Fondo speciale, annualmente ripartito tra le regioni.
    Norme di riferimento
    Legge n. 13 del 9 gennaio 1989.

Rif.
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4 commenti:

Anonimo ha detto...

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Anonimo ha detto...

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